Visualizzazione post con etichetta testo di legge. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta testo di legge. Mostra tutti i post

mercoledì 22 dicembre 2010

La riforma Gelmini dell'università: imperfetta ma da approvare assolutamente

Oggi 22 dicembre dovrebbe essere il giorno dell'approvazione della Riforma dell'Università voluta dall'attuale Governo nella persona del Ministro Gelmini. Il voto definitivo potrebbe tuttavia slittare anche a domani 23 dicembre causa bagarre al Senato di ieri pomeriggio che ha costretto l'aula a rimandare ad oggi l'esame di troppi emendamenti ed articoli perché si possa chiudere la seduta in giornata. Mentre a Palazzo Madama avviene tutto questo, per le strade di Roma e le piazze d'Italia i giovani virgulti del Paese si esercitano nel rito propiziatorio e dionisiaco della manifestazione di piazza: promossa dalle sigle studentesche che si rifanno al centrosinistra ed alla sinistra radicale, denunciano chiaramente uno stato di malessere (come ricorda il Presidente Napolitano) di cui si deve tenere conto. Tuttavia una riflessione appare necessaria sul testo del ddl, altrimenti le carte in tavola non corrisponderebbero a quelle originariamente presenti nel mazzo.

  • Art. 1.4: l'ANVUR (voluto fortemente dal già Ministro Mussi ma mai attivato) «verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo» È la base primaria dell'attuazione della direttiva meritocratica: chiunque vi si scagli contro non vuole che l'Università Italiana migliori: la preoccupazione è ovviamente per tutte quelle persone che per decenni hanno campato con i soldi pubblici pur vegetando all'interno di una struttura senza produrre nulla di veramente serio e valido.
  • Art. 2.1: lo statuto degli Atenei deve garantire «trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo» Anche qui nulla da eccepire mi pare
  • Art. 2.1d: «durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile» Si impedisce che all'interno dell'Università si formi un sistema di potere. Una norma del genere dovrebbe valere anche contro rieleggibilità perpetua di chi vegeta in Parlamento da 30 anni.
  • Art. 2.1e: più poteri al Senato Accademico in materia di «didattica, di ricerca e di servizi agli studenti»
  • Art. 2.1f: il Senato Accademico dovrà essere composto da non più di 35 membri, in relazione alle dimensioni dell'Ateneo, e dovrà comprendere (oltre a Rettore e rappresentanze degli studenti) 2/3 di docenti di ruolo e 1/3 di direttori di dipartimento. Tale Senato potrà restare in carica per un massimo di otto anni, ovvero quattro anni più il rinnovo del mandato per una sola volta (art. 2.1g).
  • Art. 2.1i: nel Consiglio di Amministrazione, composto da un massimo di 11 membri, dovranno essere presenti personalità italiane o straniere di «comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale», tenendo presente il principio costituzionale della parità tra uomini e donne (art. 2.1L); anche tale Consiglio potrà durare in carica al massimo otto anni, ovvero quattro anni con possibilità di rinnovo per una sola volta (i rappresentanti degli studenti durano in carica massimo due anni) secondo l'art. 2.1m.
  • Art. 2.1q: il nucleo di valutazione dovrà essere composto da personalità in prevalenza esterne all'ateneo il cui CV sia reso pubblico sul sito dell'università
  • Art. 2.2b: «riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque», ovvero quaranta nel caso di grandi Università. Finalmente i Dipartimenti non vengono più creati a iosa al solo scopo di utilizzare l'università come ammortizzatore sociale.
  • Art. 2.2g: istituzione in ciascun dipartimento «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori». Agli studenti viene dato il compito di valutare l'offerta complessiva dell'università: invece di considerarlo un grande passo avanti nell'organizzazione della formazione di terzo livello, ci si lamenta?
  • Art. 3: viene stabilito il principio per cui due o più università, oppure istituti tecnici superiori e istituti di ricerca e di alta formazione, possano federarsi o fondersi per razionalizzare i costi e l'offerta formativa.
  • Art. 4: si istituisce un fondo speciale presso il Ministero «finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale». Le modalità di queste prove verranno stabilite nel tempo, mentre all'art. 4.7 si stabilisce come sia alimentato questo fondo. La riforma cioè dice che saranno messi dei soldi con l'unico scopo di erogare premi studio e buoni studi per gli studenti più meritevoli secondo norme di valutazione e prove nazionali. È proprio uno schifo che questi soldi vengano dati solo a chi se li merita e non anche agli asini...
  • Art. 5: si ricorda che i decreti attuativi da approvare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge saranno finalizzati a riformare il sistema universitario e quindi (aggiungo io) anche a raccogliere le istanze di chiarimento e modifica da più parti provenienti (nell'ambito ovviamente della legislazione). In particolare si dice: «realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi»; «definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali»; «definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo». Nei successivi 18 mesi all'approvazione dei decreti legislativi (quindi entro 30 mesi dall'approvazione della legge) «il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive».
  • Art. 6: i professori ed i ricercatori a tempo pieno hanno un impegno complessivo di 1500 ore, di cui almeno 350 riservate alla didattica ed al servizio agli studenti. Ai ricercatori potrà essere altresì assegnata la figura di professore aggregato, riconoscendo loro un corrispettivo economico aggiuntivo qualora si vedessero affidatari di moduli e corsi curricolari.
  • Art. 6.8: «i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca» qualora la loro valutazione risulti negativa. Sarà per questo che sono saliti sui tetti a protestare?
  • Art. 6.14: «I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attivita` didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale» In pratica si stabilisce il principio che l'aumento dello stipendio è legato alla qualità del proprio lavoro: in precedenza lo scatto stipendiale era biennale ed automatico, adesso diventa triennale e meritocratico. Sarà per questo che salgono sui tetti a protestare?
  • Art. 7.3: «L'incentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti» A me sembra un'idea intelligente... Tra l'altro si fa salva la titolarità dei progetti di ricerca e relativi finanziamenti, che dunque vengono così legati non all'Università in quanto tale ma al professore e/o al ricercatore che li porta avanti.
  • Art. 9.1: «È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori» Urca che vergogna... Proprio una proposta da repubblica delle banane (o del bunga-bunga che dir si voglia)...
  • Art. 11: una quota pari all'1,5% del fondo di finanziamento ordinario viene espressamente riservata alle università che presentino una situazione di sottofinanziamento pari al 5% «rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario».
  • Art. 12: anche nel campo delle università statali non riconosciute, una quota pari al 20% dell'ammontare complessivo dei contributi previsti dalla legge viene ripartita su criteri sentito il parere dell'ANVUR. L'art. 12.3 esclude dalle previsioni di cui sopra le università telematiche, e dovrebbe essere il comma aggiunto alla Camera che ha creato tutta la confusione mistificatrice sull'on. Catia Polidori.
  • Art. 16.1: «È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori». Si va verso il modello del concorso nazionale: sarà per questo che i professori salgono sui tetti a protestare?
  • Art. 16.1b: «la possibilità che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici» Anche questa mi sembra un'aggiunta interessante, poiché se ben ponderata serve a non creare troppo discrimine, ovvero spinge il candidato a selezionare la propria produzione scientifica migliore.
  • Art. 16.1f: viene costituita una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione. Un commissario viene sorteggiato all'interno di una lista curata dall'ANVUR che preveda la presenza «di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)» (unico membro ad aver diritto ad un corresponsione). Al comma g si stabilisce inoltre «il divieto che della commissione faccia parte più di un commissario della stessa università». Al comma h si stabilisce anche che i professori che possono accedere alla lista di sorteggio per i commissari dovranno essere professori con valutazioni di merito positive ed il cui CV sia pubblicato su internet.
  • Art. 18: la chiamata dei professori deve rispettare i principi della Carta europea dei ricercatori, deve essere pienamente trasparente e pubblica con chiara esplicitazione di tutte le voci; alla chiamata «non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo». Sebbene la norma debba essere chiarificata per evitare un discrimine al contrario, potrebbe essere il primo passo verso facoltà e dipartimenti che non vengono utilizzati per dare lavoro a parenti, amici e amici degli amici prima di chi se lo merita veramente. Sarà per questo che professori e ricercatori salgono sui tetti a protestare?
  • Art. 20: in relazione alla selezione dei progetti di ricerca, per un periodo di prova di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge si stabilisce «il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse» statali (PRIN e quant'altro). Questo mi risulta essere stato l'emendamento approvato su proposta dell'on. Marino del PD: forse che professori e ricercatori salgono sui tetti per protestare contro questo emendamento?
  • Art. 21: viene istituito il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR) composto da almeno 7 studiosi italiani o stranieri di elevata qualificazione scientifica internazionale. Compito di tale organismo è indicare «i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati» (art. 21.2). Sopprime contestualmente le commissioni di garanzia previste dalle precedenti leggi. Al funzionamento di tale comitato è previsto il 3% dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca.
  • Art. 23.3: «Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama». Anche questa è una norma da paese delle banane...
  • Art. 24: possono essere assunti ricercatori a tempo determinato per finalità di ricerca e didattiche, all'interno di una rosa di candidati di cui sia preliminarmente valutato il curriculum, la produzione scientifica (tesi di dottorato compresa), unitamente a criteri e parametri nazionali ed internazionali; in seguito, ammissione alla discussione pubblica per i più meritevoli in misura compresa tra il 10 ed il 20% dei candidati, comunque in numero non inferiore a sei; possibilità di prevedere un numero massimo di pubblicazioni da poter presentare (comunque non inferiore a dodici), sui quali si svolge la discussione pubblica; sono esclusi esami scritti ed orali ad eccezione di una prova che attesti l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, stabilita dall'Ateneo.
  • Art. 24.3: i ricercatori possono essere chiamati per un periodo massimo di 3 anni, prorogabili per una sola volta per i successivi 2 anni, oppure con contratti triennali della durata di 3 anni per chi ha già usufruito di assegni di ricerca e borse post-dottorato per 3 anni anche non consecutivi.
  • Art. 24.5: i ricercatori che nell'ambito del loro contratto siano stati positivamente valutati sulla scorta di standard qualitativi stabiliti a livello internazionale, possono accedere al titolo di professori associati. Per gli altri è preclusa la carriera universitaria: finalmente diremo basta al precariato dei ricercatori e a coloro che vanno in pensione dopo aver fatto per 30 anni i ricercatori universitari. Non è più accettabile una situazione di questo genere... Sarà per questo che i ricercatori stessi salgono sui tetti a protestare?

I restanti articoli riguardano norme dedicate al personale pubblico e norme transitorie e finali (riguardanti anche finanziamenti accessori) che vi invito a leggere direttamente sul testo. Io continuo a non capire quali siano i punti deboli di questo testo: la vera debolezza è che non affronta alcuni temi, è una riforma in parte timida che non affonda il coltello (dice il proverbio: il medico pietoso fa le piaghe puzzolenti), che non risolve tutte le storture dell'attuale sistema. È una legge imperfetta, ma ASSOLUTAMENTE DA APPROVARE e poi da aggiustare affinché da riforma diventi Riforma. Se i giovani oggi protestano contro il mercato del lavoro, contro i finanziamenti, beh certamente non dovrebbero avere nulla a che rimproverare a questa riforma, se non appunto il fatto che non è veramente incisiva. Ora si attende il testo definitivo approvato dal Senato (sempre che non si verifichi la necessità di un ritorno alla Camera), che vedremo, dopodiché sarà possibile dire cosa manca realmente a questo disegno di legge affinché sia davvero completo. Nel frattempo, leggete e valutate e provate per un momento a ragionare oggettivamente ed obiettivamente se le proteste di piazza siano animate da un vero sentimento di riforme più giuste o piuttosto dalla ferocia politica della parte più radicale del Paese.

Approfondimenti: testo del disegno di legge contenente Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

Iter di approvazione del ddl Gelmini al Senato

Appello della Fondazione Magna Charta Difendiamo l'Università dalla demagogia, firmato da centinaia, centinaia e centinaia tra docenti, ricercatori

martedì 9 febbraio 2010

Al via la riforma dei licei e degli istituti superiori

MILANO - Scatta il conto alla rovescia per l'avvio della riforma della scuola superiore voluta dal ministro dell'Istruzione, Mariastella Gelmini, anche se Pd, Flc Cgil e l'Unione degli studenti ribadiscono la richiesta di un rinvio di un anno dell'avvio dei cambiamenti.

È comunque finita l'attesa di famiglie e dello stesso mondo della scuola. Viale Trastevere ha dato infatti il via libera alle iscrizioni al prossimo anno 2010-2011, varando l'apposita circolare ministeriale: per la scuola primaria (elementari) e per la secondaria di I grado (le medie) le iscrizioni si svolgeranno entro il 27 febbraio. Per la secondaria di II grado, ovvero licei e istituti tecnici e professionali, le iscrizioni si svolgeranno dal 26 febbraio al 26 marzo, per «consentire un'adeguata informazione alle famiglie sulla riforma delle superiori». L'entrata in vigore della riforma ha avuto un via libera dal Consiglio di Stato che con tre diversi dispositivi ha dato il «parere positivo» sui regolamenti. Tra alcuni giorni, spiega il ministero dell'Istruzione, «dopo il parere delle commissioni parlamentari, sarà resa nota la versione definitiva dei regolamenti con i quadri orari». Lo stesso ministero procederà poi ad una «massiccia campagna di informazione verso le scuole e le famiglie sulle novità introdotte». «La riforma dei licei - spiegano dal ministero della Gelmini - può essere considerata epocale. L'impianto rivede complessivamente la legge Gentile del 1923. Si introducono due nuovi licei: il musicale-coreutico e quello delle scienze umane. Vengono inoltre rivisti e aggiornati i vecchi licei. Si supera la frammentazione che ha caratterizzato gli ultimi decenni della scuola italiana. Le famiglie sono disorientate dalla miriade di indirizzi sperimentali, addirittura 396. Dal 2010 gli indirizzi saranno solo 6. L'obiettivo è quello di coniugare tradizione e innovazione».

I nuovi tecnici si divideranno in 2 settori (economico e tecnologico) e 11 indirizzi. «Più inglese, più ore di laboratorio, maggiore sinergia con il mondo del lavoro. I nuovi istituti professionali saranno articolati in 2 settori (Servizi e Industria e artigianato) e 6 indirizzi. Ci saranno più ore di laboratorio, saranno previsti tirocini e ore dedicate all' alternanza scuola-lavoro, per superare la sovrapposizione con l'istruzione tecnica e garantire una formazione immediatamente spendibile nel mondo del lavoro». Per Manuela Ghizzoni e Giovanni Bachelet del Pd, che chiedono il rinvio di un anno della riforma, «dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato, si rafforza la richiesta già avanzata dal Pd di rinviare di un anno l'entrata in vigore della riforma della scuola superiore. Se questo non accadesse, la riforma comincerebbe nell'incertezza più assoluta, alimentando le preoccupazioni dei docenti, delle famiglie e degli studenti».

Fonte: www.corriere.it

Il comunicato stampa del MIUR con tutte le novità approvate.

Il testo di legge della riforma approvata nel giugno del 2009.

sabato 8 novembre 2008

Università: il testo del decreto

Sul giornale Il Sole 24 Ore è stato pubblicato il testo del decreto che il Governo ha licenziato nel Consiglio dei Ministri del 06/11/08. Come segnalato, il testo potrebbe subire modificazioni prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (comunque improbabili).

In particolare il decreto-legge contiene disposizioni finalizzate a:

  1. favorire il reclutamento di giovani ricercatori nelle Università;
  2. incentivare con una quota significativa del finanziamento statale (7%) le Università che, sulla base di parametri oggettivi di valutazione, favoriscono la ricerca ed il merito;
  3. prevedere parametri oggettivi per la valutazione dei professori e dei ricercatori e per la formazione delle Commissioni di valutazione;
  4. stanziare nuove risorse per favorire la realizzazione di residenze universitarie e consentire a tutti i capaci e meritevoli aventi diritto di usufruire delle borse di studio.

In particolare all'articolo 1:

  • il comma 1 impedisce alle università con i conti in rosso di bandire concorsi per il reclutamento di personale docente ad ogni livello
  • il comma 2 stabilisce inoltre che dette università siano escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009
  • il comma 3 modifica il comma 13 dell'art. 66 della legge 133 ad esclusivo vantaggio dell'assunzione di nuovi ricercatori, sia a tempo determinato che indeterminato
  • i commi 4-8 contengono disposizioni relative alle commissioni impegnate negli attuali concorsi

L'articolo 2 è dedicato alla valutazione del sistema universitario: stabilisce che non meno del 7% del FFO (legge 537/1993) e del FFS (legge 244/2007) sia ripartito per meriti di ricerca scientifica e processi formativi secondo criteri e parametri individuati dal Cnvsu e dal Civr: si tratta di circa 500 milioni di euro ripartiti secondo modalità meritocratiche, evitando in tal modo quel taglio a pioggia che sarebbe stato moralmente deprecabile.

L'articolo 3 stabilisce che il fondo per il diritto allo studio sia aumentato di 65 milioni di euro, mentre il fondo per le borse di studio sia aumentato di 135 milioni di euro, per un totale di +200 milioni di euro rispetto a quanto previsto per il 2009.

Per quanto riguarda le reazioni sostanzialmente positive a questo decreto, in particolare il giudizio della CRUI, si può visitare la rassegna stampa della Conferenza per il 07/11/08.

Leggere anche un articolo di Massimo Piattelli Parlmarini per Il Corriere della Sera.

martedì 28 ottobre 2008

Cosa prevede la finanziaria 2009 per l'istruzione

Il dibattito degli ultimi tempi si è affossato da una parte sulla legge 133 e dall'altra sul DL 137 attualmente in fase di conversione in legge presso il Parlamento. La maggior parte delle persone ne hanno parlato in termini impropri, utilizzando espressioni come "riforma" oppure accostando la razionalizzazione scolastica ai licei ed all'università, che non vengono minimamente toccati se non a livello finanziario.

Tuttavia attualmente è in discussione il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011", meglio conosciuto come legge finanziaria. L'iter parlamentare porta il numero 1714 ed è attualmente alla Camera dei Deputati per la prima lettura. È estremamente probabile che gli ambiti di manovra siano piuttosto ristretti, quindi non ci saranno stravolgimenti né rispetto alle linee guida del DPEF né tanto meno rispetto alla stesura attualmente in via d'approvazione.

Cosa dice la manovra finanziaria del Governo? A mio avviso, cose estremamente interessanti che vale la pena di approfondire. La parte che riguarda l'istruzione è la tabella 7, centinaia di pagine per un totale di 26Mb in formato pdf. Innanzitutto va specificato che l'attuale Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca riassomma a sé ciò che nel Governo Prodi II era stato scisso in due dicasteri, l’ex Ministero della pubblica istruzione e l’ex Ministero dell’università e della ricerca scientifica, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Le risorse finanziarie sono state allocate sulla base della classificazione in missioni di spesa (in poche parole, le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica). Per quanto riguarda il Ministero di nostro interesse, le missioni individuate sono 6, e ricalcano quelle degli anni passati.

Partiamo da un dato: l'ammontare di cassa per l'anno 2009 è 55.349€, di 53.657€ per il 2010 e di 51.929€ per il 2011. Se la matematica non inganna, lo sforbiciamento per il Ministero ammonta a 3.420 nel prossimo triennio e non 8.000. Le riduzioni operate sulle dotazioni di spesa in relazione all’art 60, comma 1, del DL 112/2008 - già scontate nel bilancio triennale - ammontano per il 2009 a 447 milioni di euro; per il 2010 a 456,4 mln di euro e per il 2011 a 790,1 mln di euro.

Per quanto riguarda la scuola primaria, si registra un aumento della spesa per il 2009 rispetto al 2008: da 43.120€ a 43.776€.

In relazione invece all'istruzione universitaria, si registra un minimo decremento della spesa che passa dagli attuali 8.683€ a 8.549€ nel 2009. Si tratta dunque di un assestamento assolutamente minimale, che cerca di andare incontro alle esigenze di ripartizione delle risorse, peccato che questo particolare non venga sollevato dai Rettori.

Relativamente alle due principali missioni in oggetto si segnala quanto segue. Alla Missione Istruzione scolastica è assegnata la dotazione di 43.776,6 milioni di euro (pari al 79,1% dello stanziamento del Ministero), con incremento di 2313,2 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2008. Lo stanziamento complessivo per la missione Istruzione universitaria è pari a 8.549,3 mln di euro (pari al 15,4% dello stanziamento del Ministero), con una riduzione di 133,5 milioni di euro (-1,5%) rispetto al bilancio 2008. In quest'ultimo ambito, 7.955€ sono dedicati al capitolo 2.3 inerente la formazione universitaria e post-universitaria, di cui 7.878€ stanziati per la voce 2.3.2, che comprende anche il famoso FFO (il fondo di finanziamento ordinario con il quale vivono le università pubbliche), il quale con 6933,6 milioni di euro registra un incremento di 67,9 milioni di euro rispetto al 2008.

Cosa significa questo in poche parole? Che praticamente per il prossimo anno il Governo non ha toccato quasi nulla, mantenendo sostanzialmente invariate le risorse anzi in alcuni casi aumentandole. Di cosa si lamentano i Rettori se l'FFO per il 2009 è addirittura aumentato rispetto a quest'anno? Di quali mirabolanti tagli parlano che impedirebbero addirittura l'acquisto del gesso per scrivere sulle lavagne?

In realtà, la famosa "scure" che si sarebbe abbattuta sul mondo dell'istruzione comincerà a lavorare soltanto dal 2010: questo significa che ci sarà un anno di tempo per trovare il modo di tagliare saggiamente, eliminare gli sprechi inutili, trovare magari ulteriori risorse (il famoso fondo di finanziamento straordinario annunciato in estate dalla Ministro Gelmini) e soprattutto mandare a compimento tutte le nuove leggi sul mondo dell'istruzione attualmente in preparazione, in particolare l'oramai attesissima riforma del mondo universitario. Nessuna persona dotata di un livello di quoziente intellettivo minimale può pensare che la spesa programmata oggi per il 2013 è da considerarsi invariabile, perché come ogni uomo onesto sa, l'economia vive giorno per giorno di variabili incredibili, quindi lamentarsi oggi dei tagli per il 2013 è da incoscienti.

Il discorso sarebbe molto più articolato e le voci all'interno della finanziaria sono molto particolari e specifiche: quello che è stato qui presentato riguarda espressamente le due voci principali sulle quali dibatte l'opinione pubblica attualmente.

Tutto il resto è fuffa...

NB: laddove non specificato, le cifre sono espresse in milioni di euro

martedì 21 ottobre 2008

DL 137/2008 in materia di istruzione ed università

Consiglio dei Ministri: 28/08/2008 Proponenti: Presidenza Status: Pubblicato in G.U. n. 204 del 01/09/2008 Fonte: Governo.it

DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008 , n. 137

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di attivare

percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della

legalita' ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le

attivita' connesse alla valutazione complessiva del comportamento

degli studenti nell'ambito della comunita' scolastica, reintrodurre

la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli

studenti, adeguare la normativa regolamentare all'introduzione

dell'insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di

utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore

abilitante dell'esame finale del corso di laurea in scienze della

formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di

accesso alle scuole di specializzazione medica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 28 agosto 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di

concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la

pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Cittadinanza e Costituzione

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad

una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto

del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate

azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate

all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle

conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e

Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e

storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.

Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.

Art. 2.

Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in

materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti

nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di

scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni

studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede

scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita' ed

agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche

anche fuori della propria sede.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del

comportamento e' espressa in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita

collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione

complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la

non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del

ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio

dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati i

criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del

comportamento al voto insufficiente, nonche' eventuali modalita'

applicative del presente articolo.

Art. 3.

Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la

valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e

la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in

decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di

maturazione raggiunto dall'alunno.

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo

grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli

alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e'

espressa in decimi.

3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a

conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non

inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,

n. 226, e' abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo

16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;

b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite

le seguenti: «, espressa in decimi,»;

c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione

sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;

d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta

sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al

comma 5;

e) e' altresi' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con

la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di

voto numerico espresso in decimi.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede al

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e

sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente

articolo.

Art. 4.

Insegnante unico nella scuola primaria

1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui

all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti

di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le

istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico

insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.

Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate

alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del

tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di

cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di

insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento

stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 5.

Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici

adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia

impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo

le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere

separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e

motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza

quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente

scolastico vigila affinche' le delibere del collegio dei docenti

concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto

delle disposizioni vigenti.

Art. 6.

Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze

della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2,

della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione

delle attivita' di tirocinio previste dal relativo percorso

formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento,

rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro

che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze

della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata

in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata

in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre

2007, n. 244.

1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.

244, e' sostituito dal seguente:

«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione

mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e

successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in

medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che

superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di

specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per

l'esercizio dell'attivita' professionale, ove non ancora posseduta,

entro la data di inizio delle attivita' didattiche di dette scuole

immediatamente successiva al concorso espletato.».

Art. 8.

Norme finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 1° settembre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca

Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano