«una riforma strutturale della scuola non solo è necessaria, ma è inevitabile», pena «il declino del nostro Paese: la perdita di competitività, la bassa produttività del lavoro, la scarsa qualificazione dei lavoratori sono fattori da imputare all'inefficienza del nostro sistema scolastico»
mercoledì 22 ottobre 2008
Alcuni video di approfondimento sul sistema scuola
martedì 21 ottobre 2008
PD e caso scuola. Il riformismo bocciato
Di Angelo Panebianco per Corriere della Sera
Walter Veltroni, nell'eccellente discorso del Lingotto (27 giugno 2007) con cui ufficializzò la sua candidatura a leader del Partito democratico, e nei discorsi dei mesi successivi, mise a punto la carta di identità di una moderna sinistra riformista proponendola al neonato partito. Veltroni batteva allora con vigore su un tasto: il Partito democratico avrebbe sviluppato una reale capacità di intercettare le aspirazioni degli elettori e dei ceti sociali più dinamici e orientati alla modernizzazione del Paese, solo se avesse abbandonato, su un ampio arco di problemi, le posizioni conservatrici che avevano in passato caratterizzato la sinistra. La visione articolata da Veltroni appariva allora forte ed efficace ma restavano sospesi due interrogativi. Sarebbe egli riuscito a imporre un così radicale cambiamento di prospettiva a tanti militanti fino ad allora di diverso orientamento? Sarebbe riuscito, soprattutto, a ottenere un riposizionamento e un rinnovamento, culturale e di proposte, di quel sindacato (la Cgil in primo luogo) il cui appoggio è necessario a un partito di sinistra riformista? Non solo quel riposizionamento del sindacato non c'è stato ma è lo stesso Partito democratico a reagire oggi alle difficoltà suscitate dalla sconfitta ritornando sui propri passi, abbandonando la strada del rinnovamento, ridando spazio a quelle posizioni conservatrici che il Veltroni del Lingotto sembrava determinato a combattere.
Il miglior test per sondare lo «spessore riformista » di un partito italiano consiste nel valutare le posizioni che esso assume sulla scuola. La scuola pubblica è come l'Alitalia: rovinata da decenni di management interessato a garantirsi clientele e da un sindacalismo cui si è consentito di cogestirla con gli scadenti risultati (in tema di preparazione dei ragazzi) che i confronti internazionali ci assegnano. Solo che nel caso della scuola pubblica non ci sono cordate di imprenditori o compagnie straniere cui affidarla. Proprio nel caso della scuola il Partito democratico sta fallendo il test sullo spessore riformista. Perché ha scelto ancora una volta (come faceva il Pci/Pds/Ds) di accodarsi acriticamente alle posizioni della Cgil, di un sindacato che, in concorso con altri, porta pesanti responsabilità per lo stato disastrato in cui versa la scuola, un sindacato interessato solo alla difesa dello status quo (come è successo, del resto, nel caso di Alitalia fin quando ha potuto). Prendiamo la questione del ritorno al maestro unico deciso dal ministro Gelmini. Sembra diventato, per la sinistra, sindacale e non, il simbolo del «vento controriformista» che soffierebbe oggi sulla scuola. Al punto che, come è accaduto a Bologna, si arriva persino a far sfilare i bambini contro il ministro (nel solco di una tradizione italiana, antica e spiacevole, di uso dei bimbi per fini politici). Si fa finta di dimenticare che la riforma della scuola elementare del 1990, quella che abolì il maestro unico, fu un classico prodotto del consociativismo politico-sindacale che caratterizzava tanti aspetti della vita repubblicana. Nel caso della scuola funzionava allora un'alleanza di fatto fra Dc, Pci e sindacati. L'abolizione del maestro unico fu dettata esclusivamente da ragioni sindacali.
E' antipatico citarsi ma alla vigilia dell'approvazione della legge scrissi su questo giornale: «Nonostante le nobili e altisonanti parole con cui l'operazione viene giustificata la ratio è una soltanto: bloccare qualsiasi ipotesi di ridimensionamento del personale scolastico come conseguenza del calo demografico e anzi porre le premesse per nuove, massicce, assunzioni di maestri. Non a caso sono proprio i sindacati i più entusiasti sostenitori della riforma (…) Questa classe politica ha sempre trattato così la scuola, incurante delle esigenze didattiche ma attentissima a quelle sindacali» (Corriere della Sera, 22 novembre 1989). Veltroni e il Partito democratico dovrebbero spiegarsi: è quella cosa lì che, ancora una volta, vogliono difendere? Per il futuro vedremo ma la verità è che, fino a questo momento, il ministro Gelmini ha fatto pochi errori. I provvedimenti fino ad ora adottati sono di buon senso e per lo più tesi ad arrestare il degrado della scuola. Ma, anziché riconoscerlo e dare il proprio contributo di idee e di proposte (come dovrebbe fare un vero partito riformista, ancorché all'opposizione), il Partito democratico preferisce ripercorrere l'antica strada: quella della «mobilitazione», della sponsorizzazione dei sindacati, anche quando questi difendono posizioni indifendibili.
Non è casuale che proprio sulla scuola la Cgil si appresti a fare lo «sciopero generale ». Difende un potere di cogestione che viene da lontano e che ha contribuito a danneggiare assai la scuola (dove la quasi totalità delle risorse se ne va in stipendi a insegnanti troppo numerosi, mal pagati e mal selezionati). Un potere di cogestione che fino ad oggi ha sempre potuto contare sulla complicità di governi e opposizioni. Non è plausibile che nel Partito democratico siano tutti felici di queste scelte (che danno un brutto colpo alla credibilità del Pd come partito riformista). E infatti non è così. Ricordo un intervento critico di Claudia Mancina ( Il Riformista) sulle attuali posizioni del Pd sulla scuola. O le parole per nulla critiche nei confronti della Gelmini pronunciate (a proposito della polemica sull' impreparazione di certi insegnanti meridionali) da uno che di scuola se ne intende: l'ex ministro dell'Istruzione Luigi Berlinguer. Sarebbe bene che anche molti altri, dentro il Partito democratico, venissero allo scoperto. Ha senso continuare a trattare la scuola pubblica come un «dominio riservato» del sindacalismo?
Dati per spiegare la riforma dell'Istruzione
DL 137/2008 in materia di istruzione ed università
Consiglio dei Ministri: 28/08/2008 Proponenti: Presidenza Status: Pubblicato in G.U. n. 204 del 01/09/2008 Fonte: Governo.it
DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008 , n. 137
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di attivare
percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della
legalita' ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le
attivita' connesse alla valutazione complessiva del comportamento
degli studenti nell'ambito della comunita' scolastica, reintrodurre
la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli
studenti, adeguare la normativa regolamentare all'introduzione
dell'insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di
utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore
abilitante dell'esame finale del corso di laurea in scienze della
formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di
accesso alle scuole di specializzazione medica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la
pubblica amministrazione e l'innovazione;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad
una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate
azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle
conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e
Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e
storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.
Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in
materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti
nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni
studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede
scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita' ed
agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche
anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del
comportamento e' espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita
collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del
ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio
dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati i
criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del
comportamento al voto insufficiente, nonche' eventuali modalita'
applicative del presente articolo.
Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e
la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in
decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall'alunno.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo
grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli
alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e'
espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, e' abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite
le seguenti: «, espressa in decimi,»;
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione
sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta
sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 5;
e) e' altresi' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con
la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di
voto numerico espresso in decimi.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede al
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e
sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente
articolo.
Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti
di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le
istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico
insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.
Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate
alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del
tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di
cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di
insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento
stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
Art. 5.
Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici
adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia
impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo
le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere
separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e
motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza
quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente
scolastico vigila affinche' le delibere del collegio dei docenti
concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto
delle disposizioni vigenti.
Art. 6.
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze
della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attivita' di tirocinio previste dal relativo percorso
formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento,
rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro
che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze
della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 7.
Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione
mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in
medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che
superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di
specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per
l'esercizio dell'attivita' professionale, ove non ancora posseduta,
entro la data di inizio delle attivita' didattiche di dette scuole
immediatamente successiva al concorso espletato.».
Art. 8.
Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° settembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano