mercoledì 22 dicembre 2010

La riforma Gelmini dell'università: imperfetta ma da approvare assolutamente

Oggi 22 dicembre dovrebbe essere il giorno dell'approvazione della Riforma dell'Università voluta dall'attuale Governo nella persona del Ministro Gelmini. Il voto definitivo potrebbe tuttavia slittare anche a domani 23 dicembre causa bagarre al Senato di ieri pomeriggio che ha costretto l'aula a rimandare ad oggi l'esame di troppi emendamenti ed articoli perché si possa chiudere la seduta in giornata. Mentre a Palazzo Madama avviene tutto questo, per le strade di Roma e le piazze d'Italia i giovani virgulti del Paese si esercitano nel rito propiziatorio e dionisiaco della manifestazione di piazza: promossa dalle sigle studentesche che si rifanno al centrosinistra ed alla sinistra radicale, denunciano chiaramente uno stato di malessere (come ricorda il Presidente Napolitano) di cui si deve tenere conto. Tuttavia una riflessione appare necessaria sul testo del ddl, altrimenti le carte in tavola non corrisponderebbero a quelle originariamente presenti nel mazzo.

  • Art. 1.4: l'ANVUR (voluto fortemente dal già Ministro Mussi ma mai attivato) «verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo» È la base primaria dell'attuazione della direttiva meritocratica: chiunque vi si scagli contro non vuole che l'Università Italiana migliori: la preoccupazione è ovviamente per tutte quelle persone che per decenni hanno campato con i soldi pubblici pur vegetando all'interno di una struttura senza produrre nulla di veramente serio e valido.
  • Art. 2.1: lo statuto degli Atenei deve garantire «trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo» Anche qui nulla da eccepire mi pare
  • Art. 2.1d: «durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile» Si impedisce che all'interno dell'Università si formi un sistema di potere. Una norma del genere dovrebbe valere anche contro rieleggibilità perpetua di chi vegeta in Parlamento da 30 anni.
  • Art. 2.1e: più poteri al Senato Accademico in materia di «didattica, di ricerca e di servizi agli studenti»
  • Art. 2.1f: il Senato Accademico dovrà essere composto da non più di 35 membri, in relazione alle dimensioni dell'Ateneo, e dovrà comprendere (oltre a Rettore e rappresentanze degli studenti) 2/3 di docenti di ruolo e 1/3 di direttori di dipartimento. Tale Senato potrà restare in carica per un massimo di otto anni, ovvero quattro anni più il rinnovo del mandato per una sola volta (art. 2.1g).
  • Art. 2.1i: nel Consiglio di Amministrazione, composto da un massimo di 11 membri, dovranno essere presenti personalità italiane o straniere di «comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale», tenendo presente il principio costituzionale della parità tra uomini e donne (art. 2.1L); anche tale Consiglio potrà durare in carica al massimo otto anni, ovvero quattro anni con possibilità di rinnovo per una sola volta (i rappresentanti degli studenti durano in carica massimo due anni) secondo l'art. 2.1m.
  • Art. 2.1q: il nucleo di valutazione dovrà essere composto da personalità in prevalenza esterne all'ateneo il cui CV sia reso pubblico sul sito dell'università
  • Art. 2.2b: «riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque», ovvero quaranta nel caso di grandi Università. Finalmente i Dipartimenti non vengono più creati a iosa al solo scopo di utilizzare l'università come ammortizzatore sociale.
  • Art. 2.2g: istituzione in ciascun dipartimento «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori». Agli studenti viene dato il compito di valutare l'offerta complessiva dell'università: invece di considerarlo un grande passo avanti nell'organizzazione della formazione di terzo livello, ci si lamenta?
  • Art. 3: viene stabilito il principio per cui due o più università, oppure istituti tecnici superiori e istituti di ricerca e di alta formazione, possano federarsi o fondersi per razionalizzare i costi e l'offerta formativa.
  • Art. 4: si istituisce un fondo speciale presso il Ministero «finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale». Le modalità di queste prove verranno stabilite nel tempo, mentre all'art. 4.7 si stabilisce come sia alimentato questo fondo. La riforma cioè dice che saranno messi dei soldi con l'unico scopo di erogare premi studio e buoni studi per gli studenti più meritevoli secondo norme di valutazione e prove nazionali. È proprio uno schifo che questi soldi vengano dati solo a chi se li merita e non anche agli asini...
  • Art. 5: si ricorda che i decreti attuativi da approvare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge saranno finalizzati a riformare il sistema universitario e quindi (aggiungo io) anche a raccogliere le istanze di chiarimento e modifica da più parti provenienti (nell'ambito ovviamente della legislazione). In particolare si dice: «realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi»; «definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali»; «definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo». Nei successivi 18 mesi all'approvazione dei decreti legislativi (quindi entro 30 mesi dall'approvazione della legge) «il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive».
  • Art. 6: i professori ed i ricercatori a tempo pieno hanno un impegno complessivo di 1500 ore, di cui almeno 350 riservate alla didattica ed al servizio agli studenti. Ai ricercatori potrà essere altresì assegnata la figura di professore aggregato, riconoscendo loro un corrispettivo economico aggiuntivo qualora si vedessero affidatari di moduli e corsi curricolari.
  • Art. 6.8: «i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca» qualora la loro valutazione risulti negativa. Sarà per questo che sono saliti sui tetti a protestare?
  • Art. 6.14: «I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attivita` didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale» In pratica si stabilisce il principio che l'aumento dello stipendio è legato alla qualità del proprio lavoro: in precedenza lo scatto stipendiale era biennale ed automatico, adesso diventa triennale e meritocratico. Sarà per questo che salgono sui tetti a protestare?
  • Art. 7.3: «L'incentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti» A me sembra un'idea intelligente... Tra l'altro si fa salva la titolarità dei progetti di ricerca e relativi finanziamenti, che dunque vengono così legati non all'Università in quanto tale ma al professore e/o al ricercatore che li porta avanti.
  • Art. 9.1: «È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori» Urca che vergogna... Proprio una proposta da repubblica delle banane (o del bunga-bunga che dir si voglia)...
  • Art. 11: una quota pari all'1,5% del fondo di finanziamento ordinario viene espressamente riservata alle università che presentino una situazione di sottofinanziamento pari al 5% «rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario».
  • Art. 12: anche nel campo delle università statali non riconosciute, una quota pari al 20% dell'ammontare complessivo dei contributi previsti dalla legge viene ripartita su criteri sentito il parere dell'ANVUR. L'art. 12.3 esclude dalle previsioni di cui sopra le università telematiche, e dovrebbe essere il comma aggiunto alla Camera che ha creato tutta la confusione mistificatrice sull'on. Catia Polidori.
  • Art. 16.1: «È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori». Si va verso il modello del concorso nazionale: sarà per questo che i professori salgono sui tetti a protestare?
  • Art. 16.1b: «la possibilità che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici» Anche questa mi sembra un'aggiunta interessante, poiché se ben ponderata serve a non creare troppo discrimine, ovvero spinge il candidato a selezionare la propria produzione scientifica migliore.
  • Art. 16.1f: viene costituita una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione. Un commissario viene sorteggiato all'interno di una lista curata dall'ANVUR che preveda la presenza «di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)» (unico membro ad aver diritto ad un corresponsione). Al comma g si stabilisce inoltre «il divieto che della commissione faccia parte più di un commissario della stessa università». Al comma h si stabilisce anche che i professori che possono accedere alla lista di sorteggio per i commissari dovranno essere professori con valutazioni di merito positive ed il cui CV sia pubblicato su internet.
  • Art. 18: la chiamata dei professori deve rispettare i principi della Carta europea dei ricercatori, deve essere pienamente trasparente e pubblica con chiara esplicitazione di tutte le voci; alla chiamata «non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo». Sebbene la norma debba essere chiarificata per evitare un discrimine al contrario, potrebbe essere il primo passo verso facoltà e dipartimenti che non vengono utilizzati per dare lavoro a parenti, amici e amici degli amici prima di chi se lo merita veramente. Sarà per questo che professori e ricercatori salgono sui tetti a protestare?
  • Art. 20: in relazione alla selezione dei progetti di ricerca, per un periodo di prova di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge si stabilisce «il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse» statali (PRIN e quant'altro). Questo mi risulta essere stato l'emendamento approvato su proposta dell'on. Marino del PD: forse che professori e ricercatori salgono sui tetti per protestare contro questo emendamento?
  • Art. 21: viene istituito il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR) composto da almeno 7 studiosi italiani o stranieri di elevata qualificazione scientifica internazionale. Compito di tale organismo è indicare «i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati» (art. 21.2). Sopprime contestualmente le commissioni di garanzia previste dalle precedenti leggi. Al funzionamento di tale comitato è previsto il 3% dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca.
  • Art. 23.3: «Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama». Anche questa è una norma da paese delle banane...
  • Art. 24: possono essere assunti ricercatori a tempo determinato per finalità di ricerca e didattiche, all'interno di una rosa di candidati di cui sia preliminarmente valutato il curriculum, la produzione scientifica (tesi di dottorato compresa), unitamente a criteri e parametri nazionali ed internazionali; in seguito, ammissione alla discussione pubblica per i più meritevoli in misura compresa tra il 10 ed il 20% dei candidati, comunque in numero non inferiore a sei; possibilità di prevedere un numero massimo di pubblicazioni da poter presentare (comunque non inferiore a dodici), sui quali si svolge la discussione pubblica; sono esclusi esami scritti ed orali ad eccezione di una prova che attesti l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, stabilita dall'Ateneo.
  • Art. 24.3: i ricercatori possono essere chiamati per un periodo massimo di 3 anni, prorogabili per una sola volta per i successivi 2 anni, oppure con contratti triennali della durata di 3 anni per chi ha già usufruito di assegni di ricerca e borse post-dottorato per 3 anni anche non consecutivi.
  • Art. 24.5: i ricercatori che nell'ambito del loro contratto siano stati positivamente valutati sulla scorta di standard qualitativi stabiliti a livello internazionale, possono accedere al titolo di professori associati. Per gli altri è preclusa la carriera universitaria: finalmente diremo basta al precariato dei ricercatori e a coloro che vanno in pensione dopo aver fatto per 30 anni i ricercatori universitari. Non è più accettabile una situazione di questo genere... Sarà per questo che i ricercatori stessi salgono sui tetti a protestare?

I restanti articoli riguardano norme dedicate al personale pubblico e norme transitorie e finali (riguardanti anche finanziamenti accessori) che vi invito a leggere direttamente sul testo. Io continuo a non capire quali siano i punti deboli di questo testo: la vera debolezza è che non affronta alcuni temi, è una riforma in parte timida che non affonda il coltello (dice il proverbio: il medico pietoso fa le piaghe puzzolenti), che non risolve tutte le storture dell'attuale sistema. È una legge imperfetta, ma ASSOLUTAMENTE DA APPROVARE e poi da aggiustare affinché da riforma diventi Riforma. Se i giovani oggi protestano contro il mercato del lavoro, contro i finanziamenti, beh certamente non dovrebbero avere nulla a che rimproverare a questa riforma, se non appunto il fatto che non è veramente incisiva. Ora si attende il testo definitivo approvato dal Senato (sempre che non si verifichi la necessità di un ritorno alla Camera), che vedremo, dopodiché sarà possibile dire cosa manca realmente a questo disegno di legge affinché sia davvero completo. Nel frattempo, leggete e valutate e provate per un momento a ragionare oggettivamente ed obiettivamente se le proteste di piazza siano animate da un vero sentimento di riforme più giuste o piuttosto dalla ferocia politica della parte più radicale del Paese.

Approfondimenti: testo del disegno di legge contenente Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

Iter di approvazione del ddl Gelmini al Senato

Appello della Fondazione Magna Charta Difendiamo l'Università dalla demagogia, firmato da centinaia, centinaia e centinaia tra docenti, ricercatori

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